Diritto abusato

Davide Giacalone – Libero

Dannato il Paese in cui si discute sempre delle stesse cose, commettendo sempre gli stessi errori e non venendone mai a capo. Nell’aprile del 2012 fummo solitari, nel denunciare i pericoli legati all’esercizio della delega fiscale e alla codificazione dell’abuso di diritto. Fino a quel punto il bislacco principio aveva una base esclusivamente giurisprudenziale, senza che vi fosse una legge che prevedesse il cittadino possa essere punito per avere applicato una legge. Non fatelo, urlammo. Inutilmente. Anzi, fecero finta che fosse una gran concessione: l’abuso di diritto non sarà un reato e non sarà contestato in sede penale.

Sono passati due anni, il governo s’accinge a dare esecuzione alla delega fiscale e leggo nelle anticipazioni che l’abuso di diritto non sarà più un reato, ma potrà dare luogo ad ammende e penalizzazioni fiscali. Ma non era già escluso, che fosse un reato? Neanche per idea, perché reato era ed è l’omessa dichiarazione dei redditi, e se tu (o una società) non l’hai presentata perché una legge ti consentiva di non farlo (come nel caso di Dolce Si Gabbana), per la via del supposto abuso di diritto s’arriva dritto al processo penale. Come prevedemmo allora. Un abominio. Nel 2013 intervenne la Cassazione, specificando che quando si contesta a un cittadino l’abuso di diritto si deve almeno avere il buon cuore di specificare quale legge gli si contesta di avere applicato e quale no. Perché, fino a quel punto, manco questo ti dicevano.

Ora, attendiamo di leggere il testo, dato che già allora escludevano quel che non si sono dimostrati capaci d’impedire. Osservo, però, che il concetto stesso di abuso di diritto dovrebbe suggerire un abuso dello Stato, che in quel modo viola i diritti forzando il diritto. Una legge c’è o non c’è: nel primo caso nessuno può contestarmi alcunché, se la seguo; nel secondo nessuno può disturbarmi chiedendomi di fare quel che non sono obbligato a fare. Del diritto può abusare lo Stato, non un individuo. Invece si è stabilito che sia condannato quale abuso di diritto l’uso distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d’imposta, e ciò anche nel caso in cui tale condotta sia non in contrasto con alcuna specifica disposizione. Quindi, per non affogare nel sempre uguale, per non pestare l’acqua nel mortaio e l’anima ai cittadini, tornando a riscrivere quelle norme, c’è una sola cosa che possa essere seriamente e decentemente fatta: cancellare il concetto di abuso di diritto, lasciando il principio della buona fede.