Siamo costretti oggi a ricordare nuovamente gli effetti deleteri prodotti dall’art. 6 della Legge MADIA (114/2014), il cui titolo pare chiarissimo:”Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza”. Il titolo di questo articolo conferma, anzi esplicita, la volontà della Madia di rottamare i pensionati pubblici e privati , negando loro la possibilità di svolgere incarichi professionali e dirigenziali per la P.A., con 2 sole eccezioni: componenti di giunte degli enti territoriali o simili, incarichi e collaborazioni della durata di un anno, gratuite e non rinnovabili. Tutto chiaro? Tutto legittimo? No, certamente no. Ma procediamo con ordine.
Premessa legislativa. Dalla legge 135/2012 alla legge 114 /2014.
Con la legge 135/2012 (art.5, c.9) era stato introdotto il divieto, per le amministrazioni pubbliche, di attribuire incarichi di STUDIO e CONSULENZA a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse amministrazioni e collocati in quiescenza, che avessero svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza. La disposizione allargava, di fatto, il fronte dell’intervento, meno restrittivo, proposto in passato con una disposizione della legge n. 724/1994 (Legge Finanziaria) che si limitava ad indicare che i destinatari erano solamente i dipendenti cessati per pensionamento di anzianità e non di vecchiaia.
La norma del 2012 estendeva, invece, il divieto a tutti i dipendenti collocati in quiescenza, senza alcuna distinzione. Nella relazione tecnica del Senato era infatti chiaramente scritto che “la disposizione è intesa ad introdurre una forma specifica di incompatibilità nell’affidamento delle consulenze da parte delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/01…”. La legge n. 114/2014 (come risulta dal testo coordinato in G.U. 190/2014, Supp.Ordinario n°70) ha aggravato le regole di incompatibilità per i pensionati, come risulta dalla premessa del presente articolo.
Per chiarire meglio il tutto, riportiamo innanzitutto integralmente il testo dell’art.5 della legge 135/2012: … (“ E’ fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza *a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza *”.)
Ecco invece la formulazione nel nuovo disposto dell’articolo 6 della legge 114/2014 che prevede che all’ “ articolo 5, comma 9, della legge 135/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole da “a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: * – “a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.- Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall’organo competente dell’amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell’ambito della propria autonomia”. “c.2. Le disposizioni dell’art.5,c.9 della legge 135/2012, come modificato dal c.1, si applicano agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto”, ossia dal 18/08/14.
Dalla cronistoria alle sue conseguenze
Se sappiamo leggere e capire norme contorte e bizantine, sovrapposte le une alle altre, la nuova disposizione porta questi, pesanti, effetti.
1) L’incompatibilità si allarga dai pensionati pubblici a quelli privati;
2) L’incompatibilità diviene assoluta.
3) Infatti si estende dal divieto di “incarichi di studio e consulenze” ex legge 135/2012 agli
4) Incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni, con l’eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti titolari degli organi elettivi degli enti ex art.2,c.2 bis, della legge 125/2013. Comunque sia,
5) Incarichi e collaborazioni sono consentiti solo per un anno e gratuitamente;
6) L’incompatibilità vale anche anche per gli organi costituzionali, che “devono adeguarsi nell’ambito della propria autonomia” (?).
7) L’incompatibilità crea situazioni di discriminazione assoluta nei confronti di molti professionisti pensionati, che stavano intrattenendo rapporti con le amministrazioni pubbliche.
Dal danno teorico al danno reale. Alcuni esempi.
A) Ex dipendente pubblico o privato, con pensione maturata entro il 31/12/12 (40 anni contributivi, con le regole Fornero, soggetto oggi con eta’ inferiore a 65 anni), attualmente possessore di P.IVA e con molteplici rapporti con la P.A. Si può trattare di Segretari comunali e provinciali, di Avvocati, di Ingegneri, di Amministrativisti, di Medici, di Professionisti laureati – già pensionati- che attualmente hanno in corso contratti pluriennali con la P.A.: come professionisti esterni, come consulenti ma anche – nel SSN- come direttori generali, direttori sanitari, direttori amministrativi e direttori del sociale. Ne conosciamo molti, in Veneto e non solo. Ebbene, tutti costoro se ne andranno a casa. Chiediamo: perché? Per far posto a giovani privi dei titoli necessari per compiti simili? Pensate che nessuno di costoro reagirà?
B) Pensionato con Cassa Professionale Autonoma (es. ENPAM, ENPAF, ENPAP etc), con più di 65 anni, con P.IVA: e con attività di consulenza di vario tipo per varie strutture pubbliche. Si pensi ai medici INAIL, ai controllori dell’INPS etc. Si pensi ai medici ed ai professionisti della della protezione civile….
C) Pensionato di ogni genere e grado, con carica di consigliere comunale, provinciale, regionale; con presenza in Enti pubblici: IPAB, consorzi vari, partecipate. Presenza, quindi, come consigliere e non come membro di giunte, ossia di esecutivi. Adesso, non lo potrà piu’ fare, se non per un anno e gratuitamente.
Considerazioni logiche
Il furore rottamatorio di Renzi e della Madia si è spinto oltre il lecito. Per cercare di dare lavoro ai giovani (proposito encomiabile, ma da declinare correttamente) si è deciso di varare una legislazione antidemocratica, indegna anche della Russia di Lenin e di Stalin. Qui ci si dimentica che siamo nella U.E., che impone la libera circolazione di professionalità e di professionisti, pensionati o no che siano. Non succederà che pensionati francesi od ucraini prendano il posto di quelli italiani, nei rapporti con la P.A.?
Ancora. Mentre si amplia lo spoil system nella P.A. fino al 30% degli organici (articolo 11 della legge 114/2014), ossia mentre si impone l’invasione delle scelte discrezionali della politica nelle nomine dei dirigenti pubblici, nel contempo si cacciano a casa i consulenti, i dirigenti ed i direttivi (pensionati con P.IVA) che possono, senza problemi, testimoniare e documentare le scorrettezze e le illegalità spesso connesse a tali “nomine politiche”.
Ancora. C’è da chiedersi se le norme valgano per tutti o se, ancora una volta, ci saranno figli e figliastri. Siamo in Italia, le leggi valgono per tutti, tranne che per i “soliti noti”. E che non ci venga a dire che siamo prevenuti. Infatti, in 2 soli mesi, il Governo ha (illegittimamente) fatto due eccezioni. Ha nominato il 75enne pluripensionato Tiziano Treu a Commissario dell’INPS, con una prebenda superiore ai 200.000 euro. Non contento, lo stesso Governo ha concesso a Giovanni Valentini, giornalista pensionato, la responsabilità di un ente pubblico (un’Agenzia o giu’ di li’) e non certamente senza un compenso. Due atti governativi illegittimi, che qualcuno – nei dintorni di palazzo Chigi – ha giustificato sostenendo che l’articolo 6 della legge Madia non vale per le nomine governative. Cosi’ hanno riportato alcune cronache giornalistiche. Stranamente né Report né Striscia la notizia hanno indagato su questo. Perché?
Ancora. È ricominciata la corsa al Quirinale. Girano i nomi di tanti papabili, il 90% di loro è pensionato. Insomma. Il nuovo Presidente della Repubblica non avrà prebende personali, per colpa della Madia? O, ancora una volta, Qualcuno eccepirà? Intanto, dal 19/08/14 i “pensionati normali” sono già stati esclusi dagli incarichi dirigenziali pubblici.
Per questo e per molto altro, ancora una volta, saremo costretti – noi pensionati lesi – a ricorrere alla magistratura, italiana ed europea. Caro Renzi, Ella è all’interno di una favola di Esopo. Quella della tartaruga e della lepre. Noi, professionisti pensionati, siamo la tartaruga. Siamo lenti, ma pensanti e tanto, tanto, testardi.