Ecco il ddl Sacconi sul lavoro breve, colma il vuoto sui voucher

Disposizioni in materia di lavoro breve, di lavoro intermittente e di responsabilità solidale tra committente e appaltatore
d’iniziativa dei Sen. Maurizio SACCONI, Giancarlo SERAFINI,
Hans BERGER, Roberto FORMIGONI, Franco PANIZZA

Il totale accoglimento, con un provvedimento di necessità ed urgenza finalizzato ad evitare la consultazione referendaria, delle abrogazioni proposte dai quesiti in materia di buoni per lavori occasionali e di responsabilità solidale negli appalti impone al legislatore una più meditata regolazione. In particolare, la abrogazione di tutte le disposizioni relative ai buoni prepagati ha lasciato un vuoto che deve essere tempestivamente riempito con una strumentazione analogamente semplice e conveniente ai fini della regolarizzazione degli spezzoni lavorativi altrimenti condannati alla sommersione. Si propongono due vie complementari per la agevole regolarizzazione delle prestazioni occasionali, il Lavoro Breve e il Lavoro Intermittente “liberalizzato”, prevalendo la convenienza del secondo nel caso di lavori saltuari ma ricorrenti con gli stessi prestatori, soprattutto se in misura maggiore a quella consentita per il lavoro breve.

Il presente disegno di legge definisce il lavoro breve ai fini di:
– una disciplina speciale che ne dispone la semplice iscrizione e comunicazione telematica, almeno 60 minuti prima, su idonea piattaforma INPS,
– l’assenza di qualificazione specifica della prestazione,
– il contestuale accreditamento in misura ridotta dei contributi previdenziali e assicurativi,
– il pagamento diretto e tracciabile del compenso da parte del committente,
– la neutralità fiscale del compenso.

Per “lavoro breve” si intendono tutte le prestazioni che con un singolo committente danno luogo a compensi non superiori a 900 euro in un anno. Se il prestatore è beneficiario di sussidi pubblici non può superare con più committenti la soglia di 2000 euro. Una misura maggiore giustificherebbe infatti un rapporto di lavoro strutturato con gli oneri conseguenti per le parti.

Il carattere virtuale della gestione del rapporto di lavoro e la modalità di pagamento diretto del compenso da parte del committente consentono la piena tracciabilità di ogni prestazione e lo svolgimento del controllo ispettivo. L’accredito dei contributi previdenziali e assicurativi deve essere effettuato contestualmente alla comunicazione preventiva dei dati del lavoratore, del luogo, del giorno e dell’orario della prestazione. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali aggiorna il valore orario della prestazione che è fissato in 10 euro mentre le contribuzioni a INPS e INAIL sono rispettivamente nelle misure del 13 e del 7 per cento. Solo nel caso di prestazioni rese per un nucleo familiare la contribuzione INAIL è determinata nella misura del 4 per cento e il compenso non rileva rispetto ad ogni prelievo fiscale o indicatore di reddito con eccezione dei presupposti per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno. Il lavoro breve non può, inoltre, essere consentito negli appalti di opere o servizi ed in particolare nei cantieri edili, fatte salve le diverse disposizioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sentite le parti sociali.

Questo stesso ddl dispone inoltre la semplificazione dei contratti di lavoro intermittente che vengono sottratti alla preventiva definizione dei casi di impiego da parte della contrattazione collettiva e liberati dai vincoli delle fasce di età dei prestatori e dei settori indicati dal Regio Decreto del 1923.
Ulteriore scopo del presente provvedimento è poi quello di correggere l’attuale incoerenza del regime di responsabilità solidale negli appalti con l’assetto ed i principi di matrice civilistica e ordinamentale vigenti in Italia. Il presente disegno di legge si pone come obiettivo quello di introdurre una previsione normativa che identifichi con certezza l’adeguata vigilanza ad opera del committente mettendolo in condizione di esercitarla. In conseguenza, la responsabilità solidale del committente si configurerebbe solo laddove l’organo ispettivo accerti l’omessa vigilanza dello stesso o la sua tolleranza di condotte inadempienti. Tale norma vuole assicurare una maggiore certezza dei rapporti giuridici e la sicurezza per le imprese che dagli appalti non possano derivare sanzioni o oneri per condotte ad esse completamente estranee e fuori dal loro controllo. La responsabilità non può mai essere oggettiva!

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