maurizio sacconi

Ecco il ddl Sacconi sul lavoro breve, colma il vuoto sui voucher

Ecco il ddl Sacconi sul lavoro breve, colma il vuoto sui voucher

Disposizioni in materia di lavoro breve, di lavoro intermittente e di responsabilità solidale tra committente e appaltatore
d’iniziativa dei Sen. Maurizio SACCONI, Giancarlo SERAFINI,
Hans BERGER, Roberto FORMIGONI, Franco PANIZZA

Il totale accoglimento, con un provvedimento di necessità ed urgenza finalizzato ad evitare la consultazione referendaria, delle abrogazioni proposte dai quesiti in materia di buoni per lavori occasionali e di responsabilità solidale negli appalti impone al legislatore una più meditata regolazione. In particolare, la abrogazione di tutte le disposizioni relative ai buoni prepagati ha lasciato un vuoto che deve essere tempestivamente riempito con una strumentazione analogamente semplice e conveniente ai fini della regolarizzazione degli spezzoni lavorativi altrimenti condannati alla sommersione. Si propongono due vie complementari per la agevole regolarizzazione delle prestazioni occasionali, il Lavoro Breve e il Lavoro Intermittente “liberalizzato”, prevalendo la convenienza del secondo nel caso di lavori saltuari ma ricorrenti con gli stessi prestatori, soprattutto se in misura maggiore a quella consentita per il lavoro breve.

Il presente disegno di legge definisce il lavoro breve ai fini di:
– una disciplina speciale che ne dispone la semplice iscrizione e comunicazione telematica, almeno 60 minuti prima, su idonea piattaforma INPS,
– l’assenza di qualificazione specifica della prestazione,
– il contestuale accreditamento in misura ridotta dei contributi previdenziali e assicurativi,
– il pagamento diretto e tracciabile del compenso da parte del committente,
– la neutralità fiscale del compenso.

Per “lavoro breve” si intendono tutte le prestazioni che con un singolo committente danno luogo a compensi non superiori a 900 euro in un anno. Se il prestatore è beneficiario di sussidi pubblici non può superare con più committenti la soglia di 2000 euro. Una misura maggiore giustificherebbe infatti un rapporto di lavoro strutturato con gli oneri conseguenti per le parti.

Il carattere virtuale della gestione del rapporto di lavoro e la modalità di pagamento diretto del compenso da parte del committente consentono la piena tracciabilità di ogni prestazione e lo svolgimento del controllo ispettivo. L’accredito dei contributi previdenziali e assicurativi deve essere effettuato contestualmente alla comunicazione preventiva dei dati del lavoratore, del luogo, del giorno e dell’orario della prestazione. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali aggiorna il valore orario della prestazione che è fissato in 10 euro mentre le contribuzioni a INPS e INAIL sono rispettivamente nelle misure del 13 e del 7 per cento. Solo nel caso di prestazioni rese per un nucleo familiare la contribuzione INAIL è determinata nella misura del 4 per cento e il compenso non rileva rispetto ad ogni prelievo fiscale o indicatore di reddito con eccezione dei presupposti per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno. Il lavoro breve non può, inoltre, essere consentito negli appalti di opere o servizi ed in particolare nei cantieri edili, fatte salve le diverse disposizioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sentite le parti sociali.

Questo stesso ddl dispone inoltre la semplificazione dei contratti di lavoro intermittente che vengono sottratti alla preventiva definizione dei casi di impiego da parte della contrattazione collettiva e liberati dai vincoli delle fasce di età dei prestatori e dei settori indicati dal Regio Decreto del 1923.
Ulteriore scopo del presente provvedimento è poi quello di correggere l’attuale incoerenza del regime di responsabilità solidale negli appalti con l’assetto ed i principi di matrice civilistica e ordinamentale vigenti in Italia. Il presente disegno di legge si pone come obiettivo quello di introdurre una previsione normativa che identifichi con certezza l’adeguata vigilanza ad opera del committente mettendolo in condizione di esercitarla. In conseguenza, la responsabilità solidale del committente si configurerebbe solo laddove l’organo ispettivo accerti l’omessa vigilanza dello stesso o la sua tolleranza di condotte inadempienti. Tale norma vuole assicurare una maggiore certezza dei rapporti giuridici e la sicurezza per le imprese che dagli appalti non possano derivare sanzioni o oneri per condotte ad esse completamente estranee e fuori dal loro controllo. La responsabilità non può mai essere oggettiva!

Scarica il testo del Disegno di Legge

La fine del diritto pesante del lavoro: due ipotesi

La fine del diritto pesante del lavoro: due ipotesi

di Maurizio Sacconi

I due disegni di legge allegati per un Testo Unico denominato “Statuto dei Lavori” e per una regolazione più semplice e più efficace in materia di salute e sicurezza nel lavoro, sono parti di un unico disegno riformatore. Cambiano i modelli organizzativi della produzione, cambiano i lavori nella quarta rivoluzione industriale.

Ma nessuno può prevedere la velocità e la dimensione dei cambiamenti. Sappiamo solo che viene meno il vecchio mondo, fatto di gerarchie verticali e di mera esecuzione seriale degli ordini impartiti. Il vecchio mondo su cui è stato costruito tutto il pesantissimo diritto del lavoro, fatto di regole protettive del “contraente debole” che ora diventano spesso un freno alla occupabilità e alla migliore tutela dello stato di salute.

Lo stesso Jobs Act contiene apprezzabili modifiche ma le compensa con definizioni ancor più rigide circa la separazione tra lavoro autonomo e subordinato proprio nel momento in cui la realtà li avvicina. I due testi vogliono quindi rappresentare altrettante ipotesi di fuoriuscita dalla vecchia regolazione del dopoguerra. Alla base di esse si pone una sorta di “salto” metodologico, quello per cui la fonte legislativa, per definizione rigida e perciò incapace di rincorrere i cambiamenti, si deve limitare alle norme fondamentali e inderogabili che sono espressione dei principi costituzionali e comunitari. Per tutto il resto si deve fare rinvio alla duttile contrattazione, soprattutto di prossimità, compresa quella individuale sviluppando la certificazione dei contratti; e per la sicurezza a quelle linee guida, norme tecniche, buone prassi la cui evoluzione e applicazione devono essere validate scientificamente.

All’origine di queste proposte sono le visioni di Marco Biagi, la sua diffidenza verso il formalismo giuridico, la sua intuizione sui cambiamenti dei lavori e sulla tutela sostanziale dell’apprendimento continuo. Esse provocheranno discussioni e forse anche le usuali invettive riservate a chi suggerisce riforme nel presupposto dell’antropologia positiva perché l’impresa non è fisiologicamente ritenuta il luogo dello “sfruttamento dell’uomo sull’uomo”. Farà discutere in particolare il radicale cambiamento ipotizzato per la prevenzione dei rischi nel lavoro.

Con i due colleghi che hanno condiviso firma e progettazione replicheremo pazientemente ai giudizi sommari e saremo aperti a recepire ogni critica costruttiva. Serenella Fucksia è medico del lavoro con esperienza. Hans Berger è albergatore in Alto Adige, già amministratore di quella Provincia autonoma ove si realizzano le migliori pratiche per quanto riguarda l’integrazione tra apprendimento teorico ed esperienza pratica. Non ci illudiamo che nell’attuale contesto politico e parlamentare sia possibile condurre ad approvazione questi DDL. Abbiamo però la volontà di concorrere con essi ad innovare la cultura regolatoria degli ultimi settanta anni con lo scopo di liberare la vitalità economica e di promuovere il lavoro di qualità.

Scarica il disegno di legge “Delega al governo per la definizione di un Testo Unico denominato Statuto dei Lavori”

Scarica il disegno di legge “Disposizioni per il miglioramento sostanziale della salute e sicurezza dei lavoratori”

Sacconi (Ap): “Banche, ripensare relazioni di lavoro per migliorare competenze e tutele”

Sacconi (Ap): “Banche, ripensare relazioni di lavoro per migliorare competenze e tutele”

Maurizio Sacconi*

“Nel momento in cui risulta sempre più difficile guadagnare facendo credito, le banche sono impegnate ad utilizzare appieno le nuove tecnologie e ad asciugare gli alti costi operativi che le caratterizzano. Si impone quindi la necessità di una forte politica di gestione del cambiamento attraverso importanti investimenti nelle competenze e nuovi modelli di salvaguardia dei lavoratori anziani in esubero. Da un lato sarà presto necessario ripensare il contratto nazionale e, dall’altro, utilizzare quanto più gli accordi aziendali e individuali per introdurre il lavoro agile a risultato, cambiare la struttura della retribuzione, garantire formazione continua e tutela delle professionalità. Gli stessi fondi di accompagnamento alla pensione potranno essere ripensati quali fondi complementari facendo entrare le aziende di credito nel sistema degli ammortizzatori sociali pubblici”. Lo ha dichiarato il Presidente della Commissione lavoro del Senato Maurizio Sacconi intervenendo all’Abi Forum HR 2016 “Banche e risorse umane”.

*Presidente della Commissione Lavoro e Previdenza Sociale del Senato

Sacconi (Ncd): “Dopo la fase degli incentivi ridurre strutturalmente il costo indiretto del lavoro”

Sacconi (Ncd): “Dopo la fase degli incentivi ridurre strutturalmente il costo indiretto del lavoro”

Maurizio Sacconi*

La rilevazione dell’Ocse conferma l’abnorme dimensione del cuneo fiscale e contributivo sui redditi da lavoro in Italia. Superata la fase di straordinaria incentivazione del contratto a tempo indeterminato, si tratta ora di prevedere la riduzione strutturale del costo indiretto di tutti i rapporti di lavoro agendo tanto sui contributi quanto sulle tasse. In particolare, occorre rimuovere la penalizzazione della parte aggiuntiva di salario che il lavoratore realizza attraverso lo “straordinario” o i premi aziendali in conseguenza delle applicazione delle aliquote marginali. La stessa detassazione del salario secondo l’aliquota definitiva del 10 per cento dovrebbe diventare strutturale in modo da offrire certezze tanto ai lavoratori quando alle imprese incoraggiando gli incrementi di produttività e i comportamenti che li consentono.

* Presidente della Commissione Lavoro al Senato

Sacconi: “Ora interventi strutturali su regole e oneri indiretti”

Sacconi: “Ora interventi strutturali su regole e oneri indiretti”

di Maurizio Sacconi*

Il centro studi ImpresaLavoro ha prodotto questa interessante elaborazione sui nessi tra l’azzeramento dei contributi previdenziali e i rapporti di lavoro a tempo indeterminato che si sono generati nel 2015. Come è noto questo incentivo è stato ridotto nell’anno in corso fino a dissolversi nel prossimo. Mentre è aperta la riflessione sul grado di efficacia di così tanta convenienza a convertire i rapporti di lavoro a termine o ad accendere nuovi lavori permanenti, ritorna il ricordo di una espressione ricorrente di Marco Biagi: “Non esistono incentivi finanziari sufficienti a compensare i disincentivi regolatori”.

È ben vero che il jobs act ha coniugato con l’azzeramento dei contributi una disciplina più flessibile dei licenziamenti ed una rigida separazione tra autonomia e subordinazione nei rapporti di lavoro disincentivando in particolare il ricorso alle collaborazioni coordinate e continuative e quasi cancellando, con poche eccezioni, quelle a progetto. Ma la riforma non è stata completa perché ha mantenuto in vita, seppure per fattispecie più circoscritte, la sanzione della reintegrazione con la conseguente incertezza sugli esiti del contenzioso che si produce nel caso di licenziamento ove ne venga contestata la illegittimità.

Solo una clausola di opting out in favore della soluzione risarcitoria avrebbe offerto al datore di lavoro la certezza di poter risolvere il rapporto di lavoro nel caso di rottura del fondamentale nesso fiduciariario che lo sostiene. Permane quindi una unicità tutta e solo italiana in Europa a questo proposito con la conseguenza che non si è fino in fondo prodotto quell’essenziale incentivo regolatorio che avrebbe potuto incoraggiare la propensione ad assumere con contratti permanenti. È quindi legittimo supporre che il vantaggio relativo agli oneri previdenziali abbia utilmente ridotto i costi per le imprese che occupano – anche se con una significativa spesa pubblica di parte corrente – ma non abbia determinato, se non in misura contenuta, la scelta del contratto permanente, cui il datore di lavoro avrebbe comunque fatto ricorso perché coerente con le esigenze dell’impresa.

Dobbiamo quindi ora riprendere un percorso di interventi strutturali sia dal lato delle regole che da quello degli oneri indiretti sul lavoro se vogliamo sostenere una crescita con occupazione. Le buone politiche del lavoro non sono infatti solo distributive ma esse stesse concorrono a generare sviluppo perché incoraggiano gli investimenti e la produttività. Non si tratta di riaprire il cantiere delle riforme già troppo a lungo sovrappostesi con incertezze per gli operatori, ma di dotare le parti collettive e individuali degli accordi di lavoro della capacità di adattare le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, tanto dipendenti quanto indipendenti, agli straordinari cambiamenti che in ciascuna impresa, asimmetricamente, sta producendo la quarta rivoluzione industriale.

Le nuove tecnologie digitali modificano ogni giorno l’organizzazione della produzione e del lavoro con velocità e imprevedibilità che non hanno precedenti. In particolare, si avvera la profezia di Biagi che proponeva uno Statuto dei Lavori, di tutti i lavori, perché individuava una crescente confusione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo (altro che rigido formalismo giuridico!) derivante dalla smaterializzazione della postazione fissa, dal superamento dell’orario rigido, dalla fine della totale predeterminazione del salario.

Ogni tentativo di fissare il cambiamento deducendone nuove regole rigide sarebbe immediatamente superato dalla realtà. Non più riforme delle tipologie contrattuali quindi ma una evoluzione dell’art.8 del DL 138/11 in modo da consentire ai contratti collettivi aziendali o territoriali e ai contratti individuali certificati di regolare in modo originale, al di la’ di ciò che dispongono leggi e contratti nazionali, gli inquadramenti e le mansioni, i modi di apprendimento permanente con relativa certificazione periodica delle abilità, l’orario e i luoghi di lavoro, le conseguenti modalità specifiche di tutela sostanziale della sicurezza, la definizione a risultato della retribuzione strutturalmente detassata.

In questo modo le parti possono dare pieno valore alle nuove tecnologie e ai vantaggi che inducono tanto sull’impresa quanto sui lavoratori. Altrimenti si generano solo gli effetti negativi della sostituzione dei lavori routinari che nel caso italiano, caratterizzato da una grande dimensione di produzioni manifatturiere seriali, possono essere rilevanti. E a questo riguardo appare necessario anche un Piano nazionale di alfabetizzazione digitale in modo da garantire a tutti i lavoratori il diritto di accedere a fondamentali conoscenze e competenze.

Contemporaneamente, sarà necessario ridurre il costo indiretto del lavoro in modo non più congiunturale ma certo e irreversibile, agendo su quelle contribuzioni che sono sovradimensionate rispetto alle prestazioni come quelle relative agli infortuni, alla malattia, agli ammortizzatori sociali. Si potrebbe perfino ipotizzare una riduzione dei contributi previdenziali obbligatori per cui si incrementerebbe la busta paga del lavoratore, che avrebbe la possibilità di destinare la maggiore entrata alla pensione complementare e di negoziare versamenti aggiuntivi da parte del datore di lavoro.

In questo modo, definito uno zoccolo obbligatorio per tutti i lavoratori, da un lato si determinerebbe un incentivo ad assumere senza oneri per lo Stato e, dall’altro, sarebbero le buone condizioni d’impresa a consentire un accantonamento previdenziale anche più elevato rispetto al regime vigente. Nel caso dei professionisti non ordinistici che effettuano versamenti alla cosiddetta gestione speciale dell’Inps, si tratta di consentire loro la costituzione di una Cassa previdenziale autonoma alimentata dalla stessa contribuzione obbligatoria ma ragionevolmente in grado di offrire prestazioni pensionistiche ben più consistenti e forme di welfare integrativo.

Sono questi i contenuti dei due disegni di legge all’esame del Senato e dei quali sono relatore. Auguriamoci che anche i grandi attori della rappresentanza di interessi, così immobili nel presente e nel recente passato, avvertano il dovere di concorrere a governare questo tornante della storia abbandonando opportunismi, pigrizie, ideologie datate. E, soprattutto, auguriamoci che nelle aziende e nei territori, là ove lavoratori e imprenditori si guardano negli occhi e gli echi romani sono lontani, si esprima la voglia di costruire pragmaticamente il futuro. Alle istituzioni il compito fondamentale di garantire loro un contesto favorevole.

*Presidente Commissione Lavoro del Senato

La nuova sfida dei lavoratori

La nuova sfida dei lavoratori

Maurizio Sacconi – Il Tempo

Poco tempo fa un grande leader del sindacato nord americano ha assegnato alle organizzazioni che rappresentano gli interessi dei lavoratori la elementare ma efficace missione di «fare ceto medio». Ed ha aggiunto che il maggiore benessere può essere conquistato dai lavoratori non soltanto ottenendo una migliore distribuzione della ricchezza una volta prodotta ma concorrendo responsabilmente alla sua stessa produzione. «La soddisfazione del cliente – ha ancora affermato – è affare anche nostro e non solo di chi possiede o dirige l’impresa». È una bella lezione per il sindacato italiano che in alcune sue componenti continua ad avere l’obiettivo «di cambiare il mondo» nella convinzione che il mondo stesso cammini sulla base di un fertile conflitto tra classi sociali contrapposte.

È evidente invece che nella competizione globalizzata i lavoratori sono chiamati certamente a condividere il rischio d’impresa per i suoi profili negativi e devono avere per questo l’ambizione di voler partecipare di quello stesso rischio anche per la buona sorte. Il salario, definita per legge una sua dimensione minima, può e deve essere sempre più negoziato quindi nella dimensione dell’azienda ancorandolo alla produttività, ai risultati, agli utili. E la stessa azienda può configurarsi sempre più come una comunità di persone che si riconoscono e si accettano in relazione ad un destino comune, sostenuto anche da istituti integrativi di protezione sociale dei lavoratori e delle loro famiglie.

In questa dimensione il sindacato non ha più titolo a poteri di veto su norme di legge o su politiche pubbliche. Esso si esprime liberamente e liberamente viene ascoltato insieme a tutti gli altri corpi intermedi che rappresentano interessi. La riforma del lavoro sarà l’occasione per dimostrare che governo e Parlamento ascoltano tutti ma responsabilmente decidono nella loro autonomia istituzionale per un mercato del lavoro inclusivo, nel quale l’occupabilità di ciascuno è la conseguenza del diritto di accedere alle conoscenze e alle competenze e non di un freddo articolo di legge.