benedetto santacroce

PA, rimborsi veloci per i fornitori

PA, rimborsi veloci per i fornitori

Benedetto Santacroce e Paolo Parodi – Il Sole 24 Ore

Per applicare lo split payment i fornitori della pubblica amministrazione devono immediatamente adeguare i sistemi informativi per gestire l’emissione e la contabilizzazione delle fatture, per gli enti pubblici le strade tra acquisti istituzionali e commerciali si separano sulla liquidazione e il versamento dell’imposta.Questi sono due degli effetti che il decreto 23 gennaio 2015 ha introdotto per l’attuazione dell’articolo 17-ter delDpr 633/72. Viene innanzi tutto confermato che il meccanismo dello split payment non si applica nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni bensì esclusivamente alle operazioni con gli enti pubblici tassativamente elencati nel nuovo articolo 17-ter del Dpr 633/72; si tratta infatti delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato e degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica. degli enti pubblici territoriali (regioni, province e comuni) e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’articolo 31 del Dlgs 267/2000, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza (si ritiene che siano escluse le Casse private).

Novità importante è l’obbligo per il fornitore di esporre in fattura la dizione «scissione dei pagamenti»; le fatture devono comunque evidenziare l’Iva ed essere normalmente registrate, senza però concorrere alla liquidazione mensile. È evidente che i software gestionali dovranno prevedere specifica causale o codifica di registrazione. Viene altresì precisato che alle cessioni e alle prestazioni verso i sopra elencati enti non sono applicabili le disposizioni in tema di esigibilità differita di cui all’articolo 6, comma 5 del Dpr 917/86. L’esigibilità dell’imposta si avrà, in ogni caso, al momento del pagamento della fattura, salvo che l’ente pubblico destinatario decida di anticiparla al momento della registrazione della fattura ricevuta: ma ciò non avrà alcun impatto sul fornitore. In linea con il comunicato stampa del ministero dell’Economia del 9 gennaio scorso, l’articolo 9 del decreto precisa che le nuove disposizioni si applicano alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a far data dal 1° gennaio 2015: si noti che non viene assunto il concetto di «momento di effettuazione dell’operazione», con la conseguenza che le fatture differite emesse a gennaio per consegne di beni avvenute in dicembre dovranno essere assoggettate a split payment.

Sempre nell’ottica dei fornitori delle Pa, l’articolo 8 del decreto definisce la questione rimborsi: l’erogazione in via prioritaria partirà già con il primo trimestre 2015 ma non potrà superare l’ammontare complessivo delle operazioni ex articolo 17-ter effettuate nel periodo in cui si è avuta l’eccedenza di imposta detraibile oggetto della richiesta di rimborso. Per gli enti pubblici destinatari, l’articolo 4 del decreto detta un meccanismo ordinario di versamento: entro il 16 del mese successivo, in maniera cumulativa per tutte le fatture esigibili nel mese precedente, ricordando che l’esigibilità si ha con il pagamento della fattura o, per opzione, con la ricezione della stessa. È peraltro previsto che entro il medesimo termine possano essere effettuati versamenti separati per singola fattura o per singola giornata. In ogni caso, il versamento deve avvenire senza poter fruire di compensazioni e mediante specifico codice tributo che sarà istituito sia per i versamenti a mezzo modello F24 che per quelli a mezzi F24EP.

Novità assoluta per gli enti pubblici titolari di partita Iva è la gestione dello split payment relativamente alle attività che gli stessi gestiscono nella propria sfera commerciale. Le fatture ricevute dovranno essere registrate, oltreché sul registro degli acquisti, sul registro delle fatture emesse in modo che l’Iva da split payment concorra alla liquidazione del mese in cui le fatture sono pagate o – a scelta – registrate; non vi sarà dunque, per tale Iva, un versamento separato con il nuovo codice tributo come deve invece avvenire per gli acquisti effettuati in ambito istituzionale. Anche gli acquisti di beni e servizi destinati promiscuamente alla sfera commerciale e a quella istituzionale dovranno essere trattati come quelli totalmente commerciali, restando ovviamente fermo che la detraibilità dell’Iva acquisti continuerà a seguire le regole normali. Per adeguarsi le Pa destinatarie avranno tempo fino al 31 marzo 2015, in modo che il primo versamento avvenga non oltre il successivo 16 aprile.

Per le imprese l’incognita dell’imposta versata dalla PA

Per le imprese l’incognita dell’imposta versata dalla PA

Matteo Mantovani e Benedetto Santacroce – Il Sole 24 Ore

La lotta alle frodi Iva si arricchisce di un nuovo strumento: lo split payment nelle operazioni effettuate con la Pa. Il Ddl di Stabilità 2015 prevede, in estrema sintesi, che l’imposta venga versata dal soggetto pubblico che acquista un bene o un servizio da un privato. Il fornitore, pertanto, riceve dal cliente l’importo fatturato al netto dell’Iva. Il meccanismo serve a inibire le frodi basate sul missing trader, in cui il debitore dell’imposta, dopo averla riscossa dal proprio cliente, omette di versarla per poi “scomparire”. Lo split payment riguarderà solo i rapporti di fornitura (di beni e servizi) con lo Stato, gli organi dello Stato e, in generale, con tutti gli enti pubblici, laddove l’operazione non sia assoggettata al reverse charge. La Pa, pertanto, assume il ruolo istituzionale di collettore del gettito Iva verso l’erario.

Non mancano, però, le incognite. Sia perché il sistema – solo tratteggiato nel Ddl – non sarà implementabile se non previa autorizzazione dell’Ue e le modalità tecniche di funzionamento saranno dettagliate in seguito con un decreto ministeriale. Sia perché rischia di creare complicazioni ai fornitori sotto il piano degli adempimenti e su quello finanziario. Il fatto che il cedente/prestatore emette nei confronti della Pa una fattura con Iva esposta (come sembra emergere dalla relazione al Ddl Stabilità) crea il problema di come gestire contabilmente tali documenti. Le imprese saranno chiamate a modificare i sistemi informatici tenuto conto che alla rivalsa dell’Iva non conseguirà un’entrata finanziaria e la relativa imposta (solo esposta) non andrà computata a debito nella liquidazione di periodo. Sarebbe più semplice consentire la fatturazione senza Iva, ma oggi manca un valido titolo per non applicare l’imposta.

Sul versante finanziario, lo split payment porta coloro che lavorano prevalentemente con la Pa a trovarsi in una costante situazione di credito Iva. Certo, a tali soggetti è esteso il diritto al rimborso, sia annuale che trimestrale, dell’eccedenza a credito. Tuttavia, il rimborso è vincolato al trascorrere di tempi tecnici: ciò può condurre a squilibri nei flussi di cassa, con la conseguente necessità per le imprese di rivedere la gestione della tesoreria. Inoltre il Dlgs semplificazioni (atteso all’approvazione definitiva del Governo dopo il secondo parere parlamentare) mira a facilitare la procedura di rimborso Iva eliminando la prestazione delle garanzie: questo in parte mitiga l’onerosità della procedura ma non risolve il problema legato ai tempi. Del resto, le difficoltà dello split payment sono state segnalate anche a livello comunitario. La comunicazione sul futuro dell’Iva – Com(2011)851 – riporta che la proposta di implementazione di tale sistema ha suscitato reazioni tendenzialmente negative da parte di imprese e consulenti, preoccupati dell’impatto che lo split payment può produrre sul flusso di cassa e sui costi di conformità.