Il Tfr in busta, il fisco vince anche sotto i 15mila euro

Enrico Marro – Corriere della Sera

Bisognerà aspettare il testo definitivo del disegno di legge di Stabilità, quello che arriverà alla Camera. Ma se verrà confermato il nuovo regime fiscale sul Tfr (il Trattamento di fine rapporto) e sul fondi pensione, c’è da scommettere che questa sarà una delle parti sulle quali si concentreranno le richieste di modifica in Parlamento. Non solo perché le norme sarebbero retroattive, a partire dal 2014, ma perché penalizzanti sul piano fiscale. Bocciata, in particolare, l’operazione Ttr in busta paga. Non sarebbe per nulla conveniente trasferire il flusso annuale del trattamento di fine rapporto nella retribuzione mensile, nemmeno per quelle fasce di reddito che si collocano nella parte bassa.

Maurizio Benetti, esperto del settore ed ex dirigente generale dell’Inpdap, spiega che l’operazione non converrebbe neppure per le retribuzioni inferiori a 15 mila euro, quelle cioè che rientrano nel primo scaglione Irpef con aliquota del 23 per cento, questo perché, con l’aumento del reddito conseguente all’anticipo del trattamento di fine rapporto nello stipendio, diminuirebbero le detrazioni da lavoro dipendente e quindi «l’aliquota effettiva sul Tfr in busta paga sarebbe del 27,5%», un livello superiore a quello stabilito dal regime di tassazione separata previsto per chi lascia il Tfr in azienda e lo ritira al momento del pensionamento (liquidazione) oppure per chi se lo fa anticipare per gli usi consentiti dalla legge (acquisto della casa, spese per la salute, eccetera).

Per i redditi che arrivano fino a 15 mila euro infatti l’aliquota sarebbe intorno al 23%. E non scatterebbero le addizionali Irpef regionale e comunale, come invece sullo stipendio. Il governo, però, difende la manovra, sottolineando che si dà solo una possibilità in più al lavoratore il quale, se vuole, può prendere mensilmente il Tfr. Cariche di critiche arrivano in Parlamento anche le norme della manovra che prevedono l’aumento dall’11 per cento al 17 per cento dell’aliquota sulla rivalutazione annuale dello stesso trattamento di fine rapporto (ricordiamo che il possibile anticipo non vale per i dipendenti pubblici, i collaboratori domestici e i lavoratori agricoli) e al 20 per cento sui rendiment dei fondi pensione e al 26 per cento sugli investimenti delle casse previdenziali dei professionisti.