matteo barbero

Imu terreni, ora lo stato deve restituire 128 milioni ai Comuni

Imu terreni, ora lo stato deve restituire 128 milioni ai Comuni

Matteo Barbero – Italia Oggi

La parziale vittoria nella vicenda dell’Imu sui terreni montani porterà nelle casse dei Comuni un assegno da 128 milioni di euro. È questa la cifra dei rimborsi che lo stato deve erogare ai sindaci, in base a quanto previsto dal dl 4/2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2015). Quest’ultimo, come noto, ha stabilito che, per distinguere i terreni soggetti all’imposta da quelli esenti, fa fede solo la classificazione Istat. Quindi, sono stati definitivamente abbandonati il criterio altimetrico e la divisione in tre fasce operata dal dm 28 novembre 2014. La decisione del governo accoglie solo in parte le richieste dei Comuni: questi, se da un lato avevano chiesto la revisione dei parametri, dall’altro speravano nella cancellazione dell’obbligo di pagamento relativo al 2014, con conseguente azzeramento dei tagli subiti sul fondo di solidarietà comunale.

In base alle nuove regole, sono esenti dall’Imu: a) i terreni ubicati nei Comuni classificati totalmente montani; b) i terreni ubicati nei Comuni classificati parzialmente montani, se posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali; C) i terreni ubicati nei Comuni parzialmente montani, posseduti da coltivatori diretti e iap e da essi concessi in comodato o in affitto ad altri coltivatori diretti e iap. Per il solo anno 2014, non è comunque dovuta l’Imu per i terreni esenti in virtù del citato dm e che, invece, risultano imponibili per effetto dell’applicazione dei nuovi criteri. Per esempio, in un Comune collocato a 300 metri di altitudine, ma non riconosciuto come montano o parzialmente montano dall’Istat, coltivatori diretti e iap non dovranno pagare sui propri terreni l’Imu 2014, perché essi sarebbero stati esenti in base a quanto stabilito dal dm 28 novembre 2014: essi dovranno versare, pero, l’Imu 2015.

Il dl 4 disciplina anche le regolazioni finanziarie conseguenti alla nuova mappa delle esenzioni. Nell’allegato A sono riportate le variazioni compensative di risorse relative al 2015 (quindi alla situazione a regime), che saranno operate sul fondo di solidarietà, per i Comuni delle regioni ordinarie, Sicilia e Sardegna, sulle compartecipazioni ai tributi erariali per le altre regioni speciali. Il totale di questo allegato, ossia la stima di maggior gettito a favore dei Comuni, vale 268.652.847,44. L’allegato al dm 28 novembre 2014, invece, 359.540.308,25, per cui la nuova classificazione costa a regime circa 90 milioni al bilancio dello Stato. Nell’allegato B, sono riportate le variazioni compensative di risorse relative al 2014, che riflettono una situazione parzialmente diversa da quella a regime, visto che per il 2014 rimangono in vita alcune esenzioni previste dal dm 28 novembre 2014, poi cancellate dal dl 4. Infatti, il totale complessivo è più basso di quello indicato nell’allegato A.

Nell’allegato C, infine, troviamo i rimborsi ai Comuni, che ovviamente riguardano l’anno 2014. In pratica, si tratta delle somme decurtate dal fondo o dalle compartecipazioni in vista di un maggiore gettito che non si verificherà in quanto riguardante fattispecie che restano esenti. Il totale, come detto, è di circa 128 milioni.In base agli importi indicati nell’allegato C, i Comuni sono autorizzati a rettificare gli accertamenti del bilancio 2014 relativi al fondo di solidarietà e all’Imu. Essi, pertanto, dovranno ridurre l’accertamento convenzionale Imu effettuato in base al dm 28 novembre 2014, incrementando della stessa cifra quello relativo al fondo.

Rimane il problema del restante gettito (circa 270 milioni) che i Comuni dovrebbero incassare entro il nuovo termine del 10 febbraio: come ricorda una nota della Fondazione commercialisti i terreni assoggettati al prelievo sono collocati in prevalenza in collina ed in montagna e spesso risultano incolti con reddito dominicale assolutamente scarso, per cui l’importo dovuto risulta il più delle volte irrisorio ed in taluni casi anche al di sotto della soglia minima prevista per il versamento.

Distacchi sindacali dimezzati, in ballo 1.400 dipendenti

Distacchi sindacali dimezzati, in ballo 1.400 dipendenti

Matteo Barbero – Italia Oggi

Sono almeno 1.400 i dipendenti pubblici che dal 1° settembre dovranno rientrare in servizio dal distacco sindacale. È uno degli effetti del taglio delle prerogative sindacali previsto dal decreto Madia sulla p.a. e reso operativo dalla circolare n. 5/2014 diramata la scorsa settimana dalla Funzione pubblica (si veda ItaliaOggi del 23 agosto 2014). L’art. 7 del dl 90/2014 ha previsto che, a partire da settembre, i contingenti complessivi dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali già attribuiti al personale delle p.a. siano ridotti del 50% per ciascuna associazione sindacale. Per i distacchi, in particolare, la riduzione è operata con arrotondamento dell’eventuale frazione residua all’unità superiore e non trova, comunque, applicazione qualora l’associazione sindacale sia titolare di un solo distacco sindacale. Entro il prossimo 31 agosto, tutte le associazioni sindacali rappresentative dovranno comunicare la revoca dei distacchi sindacali non più spettanti alle amministrazioni, che a loro volta lo comunicheranno alla Funzione pubblica al fine di consentire le opportune verifiche a consuntivo. Secondo i dati forniti dagli stessi sindacati, i distacchi in essere oscillano tra i 2.700 e i 2.800, la metà dei quali fra pochi giorni dovrà cessare.

Queste cifre, però, si riferiscono alle c.d. unità di lavoro equivalenti, per cui i lavoratori interessati alla misura possono essere in numero maggiore. I risparmi attesi per le casse pubbliche, sempre stando alle fonti sindacali, non dovrebbero superare i 25 milioni di euro. Sebbene si tratti di piccoli numeri, nelle unità operative interessate indubbiamente si pone un problema organizzativo non trascurabile. Non a caso, la circolare n. 5/2014 dedica particolare attenzione al rientro dei dirigenti sindacali oggetto dell’atto di revoca. Questo, infatti, dovrà avvenire nel rispetto dell’art. 18 del CCNQ 7 agosto 1998, nonché delle altre norme di tutela dei dirigenti sindacali previste dagli ordinamenti di settore per il personale in regime di diritto pubblico.